Attestazione inutilizzabilità di veicoli fuori uso sottoposti a fermo fiscale

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A seguito dell’entrata in vigore della Legge 26 gennaio 2026, n. 14, è ora possibile procedere alla radiazione e alla demolizione dei veicoli fuori uso anche qualora sugli stessi risulti iscritto un FERMO AMMINISTRATIVO. Questa importante novità normativa supera il precedente blocco burocratico, permettendo ai proprietari di veicoli inutilizzabili di regolarizzare la propria posizione ambientale e fiscale senza dover preventivamente provvedere al saldo integrale del debito. I cittadini che intendano rottamare un veicolo gravato da fermo devono attivare la procedura su istanza di parte. Il presupposto essenziale per la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) è il rilascio dell'Attestazione di Inutilizzabilità, un documento tecnico che certifica la natura di "rifiuto" del mezzo a causa del suo stato di degrado, danneggiamento o vetustà. AVVISO IMPORTANTE: La radiazione del veicolo comporta la perdita definitiva di qualsiasi forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblico per l’acquisto di nuovi veicoli. Inoltre, sebbene la demolizione estingua l'obbligo del pagamento del bollo auto per il futuro, rimane l'obbligo di saldare i debiti tributari pregressi che l'ente riscossore continuerà a recuperare coattivamente. Informazioni generali sul FERMO AMMINISTRATIVO Il fermo amministrativo è un provvedimento con il quale le amministrazioni o gli enti competenti (Comuni, INPS, Regioni, Stato, ecc.), tramite i concessionari della riscossione, “bloccano” un bene mobile del debitore (o dei coobbligati) iscritto in pubblici registri (ad esempio autoveicoli), al fine di riscuotere i crediti non pagati. I crediti possono riferirsi a tributi o tasse (può trattarsi di un credito di varia natura, ad esempio, un mancato pagamento IVA, IRPEF, Bollo auto, ICI, ecc.) oppure a multe relative ad infrazioni al Codice della strada. Iscrizione e conseguenze del fermo amministrativo In caso di mancato pagamento della cartella esattoriale nei termini di legge, il concessionario della riscossione può disporre il fermo dei veicoli intestati al debitore, tramite iscrizione del provvedimento di fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA). A seguito dell’iscrizione del fermo la disponibilità del veicolo è limitata fino a quando il debitore non salderà il proprio debito e il concessionario della riscossione non provvederà, d’ufficio, alla cancellazione del fermo. Il veicolo, infatti: • non può circolare: se circola è prevista la sanzione; • non può essere radiato dal PRA: non può essere demolito od esportato; • anche se viene venduto, con atto di data certa successiva all’iscrizione del fermo, non può circolare e non può essere radiato dal PRA. Inoltre, se il debitore non paga le somme contestate, il concessionario della riscossione potrà agire forzatamente per la vendita del veicolo. Come verificare se è stato iscritto un fermo amministrativo: recarsi alle sedi ACI Automobile Club d'Italia più vicine

Pubblicazione

2026 28 ago

Data Prima Pubblicazione

2026 28 ago

Data Ultima Modifica

Ultimo aggiornamento

Ultima modifica avvenuta il venerdì 28 agosto 2026, 11:15

Creazione

Inserito sul sito il venerdì 28 agosto 2026 alle ore 11:11:13 per numero giorni 7

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