Domande Frequenti

Dettagli del documento

Elenco di risposte alle domande più frequenti raccolte dalle richieste di assistenza dei cittadini.

Si ricorda che dal 01/10/2020 è stato disposto solo l'aggiornamento della residenza dell'Archivio Nazionale dei Veicoli ed eliminato il tagliando adesivo .... continua nell’allegato

Documenti

Avviso

Ultima modifica il 26/03/2026 15:54

Argomenti:

Attestazioni di iscrizione anagrafica
L'ufficio rilascia anche le attestazioni di iscrizione anagrafica per i cittadini comunitari iscritti presso l’anagrafe prima del 11/04/2007, che ancora non hanno maturato i requisiti per avere il diritto di soggiorno permanente, oppure per chi era già iscritto all'anagrafe ed ha il permesso di soggiorno scaduto.

Attestazioni di soggiorno permanente

Requisiti
Il cittadino dell’Unione Europea e i suoi familiari che soggiornano legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale, maturano il diritto di soggiorno permanente.
La legalità del soggiorno è dimostrabile con i permessi o le carte di soggiorno rilasciate dalla Questura, e dopo l'11 aprile 2007, per i comunitari, anche dall'attestato rilasciato dal Comune.

Documentazione

Documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità italiana o passaporto)

Documenti che attestano il soggiorno legale e continuativo per cinque anni in Italia (permessi o carte di soggiorno rilasciati dalla Questura)

Come fare
Occorre recarsi all'Ufficio, verificare quali documenti sono da presentare e ritirare un modulo di domanda. Per ottenere l’attestato di soggiorno permanente è necessario che il cittadino comunitario dimostri di aver soggiornato legalmente e continuativamente in Italia per almeno cinque anni (compresi eventualmente gli anni in cui era soggiornante come extracomunitario), indipendentemente dall’avvenuta iscrizione anagrafica.

Costo
- 1 marca da bollo da euro 16,00 per presentare la domanda
- 1 marca da bollo da euro 16,00 per il rilascio

Argomenti:

Attività edilizia - Dal mese di Ottobre 2017 è attivo lo Sportello Unico Digitale SUE-SUAP: la modulistica pubblicata nella presente sezione è pertanto da considerarsi superata dai moduli standardizzati del suddetto sportello  (link presente nella home page del sito www.guarene.it ).

Documenti

CA_MOD1-Denuncia_lavori

Ultima modifica il 25/03/2026 18:24

CA_MOD2-Denuncia_variante

Ultima modifica il 25/03/2026 18:24

CA_MOD3-Relazione_illustrativa

Ultima modifica il 25/03/2026 18:24

CA_MOD4-Inizio_lavori

Ultima modifica il 25/03/2026 18:24

CA_MOD5-Fine_lavori

Ultima modifica il 25/03/2026 18:24

CA_MOD6-Relazione_finale

Ultima modifica il 25/03/2026 18:24

CA_MOD7-Nomina_collaudatore

Ultima modifica il 25/03/2026 18:24

CA_MOD8-Fattibilita_strutturale

Ultima modifica il 25/03/2026 18:24

Richiesta assegnazione numero civico

Ultima modifica il 25/03/2026 18:24

Richiesta Certificazione destinazione urbanistica

Ultima modifica il 25/03/2026 18:24

Richiesta occupazione suolo pubblico

Ultima modifica il 25/03/2026 18:24

Richiesta scavi in suolo pubblico

Ultima modifica il 25/03/2026 18:24

ONERI URBANIZZAZIONE GM-2016-00131-A1

Ultima modifica il 25/03/2026 18:24

DIRITTI DI SEGRETERIA 123_GM_2016

Ultima modifica il 25/03/2026 18:24

MONETIZZ_AREE_SERVIZI GM_130_2016

Ultima modifica il 25/03/2026 18:24

Argomenti:

Bando di Finanziamento in favore delle imprese che intendano investire nell’ammodernamento del parco macchine ed attrezzature, anche a carattere innovativo, per le operazioni di raccolta, trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura, con la finalità di incrementare il potenziale forestale e accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali.
Maggiori informazioni potranno essere reperite sul testo integrale del Bando, disponibile sul sito internet www.langheroeroleader.it nella sezione “Bandi 2014-2020” o presso gli uffici del GAL.

Bando di Finanziamento finalizzato a sostenere investimenti volti a favorire la ricomposizione fondiaria attraverso la creazione di Associazioni Fondiarie (AsFo) tra proprietari dei fondi agricoli e delle superfici forestali dell’area del GAL (operazione 4.3.11).
Maggiori informazioni potranno essere reperite sul testo aggiornato del Bando, disponibile sul sito internet www.langheroeroleader.it nella sezione “Bandi 2014-2020”.

Argomenti:

Normativa di riferimento: DPR N. 445/2000 e s.m.i..

L'autocertificazione è una dichiarazione che l'interessato redige e sottoscrive nel proprio  interesse su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei rapporti con la P.A. e con i  concessionari e i gestori di pubblici servizi. Nel rapporto con un soggetto privato il ricorso all'autocertificazione è rimandato alla discrezionalità di quest'ultimo.

  • Tale dichiarazione può sostituire:
  • ·         le normali certificazioni
  • ·         gli atti notori.

 

QUALI SONO LE DICHIARAZIONI CHE SOSTITUISCONO LE AUTOCERTIFICAZIONI?

 

L'art. 2 della legge 15/68 "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme" prevede i casi in cui si può ricorrere all'autocertificazione:

  • ·         data e luogo di nascita;
  • ·         la residenza;
  • ·         la cittadinanza;
  • ·         il godimento dei diritti politici;
  • ·         lo stato di celibe, coniugato o vedovo;
  • ·         lo stato di famiglia;
  • ·         l'esistenza in vita;
  • ·         la nascita del figlio;
  • ·         il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
  • ·         la posizione agli effetti degli obblighi militari;
  • ·         l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a.

 

Il DPR 445/2000 e s.m.i. ha esteso il ricorso all'autocertificazione e contempla i seguenti casi:

  • titoli di studio acquisiti;
  • qualifiche professionali;
  • esami sostenuti universitari e di stato;
  • titoli di specializzazione;
  • titoli di abilitazione;
  • titoli di formazione;
  • titoli di aggiornamento;
  • titoli di qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare;
  • codice fiscale;
  • Partita Iva;
  • qualsiasi dato dell'anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione;
  • qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di casalinga;
  • qualità legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • adempimento o meno degli obblighi militari comprese quelle di cui all'art. 77 del decreto del presidente della repubb1ica n. 237/64 come modificato dall'art. 22 della legge 958/86;
  • assenza di condanne e penali;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.

 

QUALI SONO LE DICHIARAZIONI CHE SOSTITUISCONO GLI ATTI NOTORI?

               

  • ·         Tutti gli stati, fatti e qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato non compresi nell'elenco di cui al punto 1 sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 4, legge 15/68 e art. 2 comma 1, decreto del presidente della repubblica n. 403/98). Queste dichiarazioni possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto (art. 3, c. 1 decreto del presidente della repubblica n. 403/98).
  • ·         Tutti gli stati, fatti e qualità personali di cui il dichiarante ha diretta conoscenza e rende nel proprio interesse anche quando riguardano altri soggetti (art. 2 comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98). Tale dichiarazione sostitutiva riguarda anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale (art. 2, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).

 

QUAL È LA VALIDITÀ DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DI ATTI NOTORI?

               

  • ·         I certificati rilasciati dalle pubbliche a amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata;
  • ·         e restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio (art. 2, comma 3, L. 127/97);
  • ·         e dichiarazioni sostitutive di certificazioni e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per i casi suindicati dagli artt. 2 e 4 della L. 15/68 hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono (art. 6, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).

 

 QUALI SONO I CASI IN CUI E PREVISTA SOLO  L'AUTOCERTIFICAZIONE?

Normativa di riferimento: DPR n. 445/2000 e s.m.i.. Art. 40 dal 01.01.2012 le certificazioni rilasciate dalla PP.AA. in ordine a stati, fatti e finalità personali sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con la PP.AA. ed i gestori dei pubblici servizi,  i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47.

 

COME SI PUÒ FARE L'AUTOCERTIFICAZIONE?

               

Per le dichiarazioni sostitutive dei certificati:

  • ·         scrivendo su carta semplice e firmando sotto la propria ed esclusiva  responsabilità (non e necessario firmare davanti all'impiegato) o compilando dichiarazioni sostitutive;
  • ·         trasmettendo documenti, atti e certificati per fax, per posta o mezzo telematico e informatico, alle amministrazioni pubbliche.

               

per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà:

  • ·         dichiarando fatti, stati o qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi a un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco (art. 4, L. 15/68);
  • ·         dichiarando stati, fatti o qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato e non compresi nell'elenco di cui al punto 1, anche contestualmente all'istanza e sottoscritti dall'interessato in presenza del dipendente addetto (art. 3, comma 1, decreto del presidente della repubblica n. 403/98);
  • ·         qualora si tratti di stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico e l'amministrazione ritenga necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni. Le amministrazioni hanno 15 giorni di tempo dalle dichiarazioni per richiedere la necessaria documentazione. è possibile inviare una copia fotostatica, ancorché non autenticata dei certificati di cui l'interessato sia già in possesso anche attraverso strumenti telematici e informatici (art. 2, comma 3, decreto del presidente della repubblica n. 403/98).Per chi partecipa ai concorsi pubblici non e prevista più la presentazione di copia autentica (quindi in bollo) dei titoli ma una semplice dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che dichiari la conformità all'originale. Le amministrazioni non possono richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per assunzioni in pubblici concorsi (art. 3, comma 5, L.127/97)

 

QUANDO L'AMMINISTRAZIONE PUÒ ACQUISIRE D'UFFICIO I DOCUMENTI?

 

Quando le amministrazioni ritengono necessario acquisire degli estratti diversi da fatti relativi a cambiamento di stato civile, per particolari motivi inerenti alle proprie finalità (art. 9, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98). La trasmissione di dati tra le amministrazioni può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici garantendo il diritto alla riservatezza delle persone (art. 2, comma 5, L. 127/97).

 

CHE COSA SUCCEDE PER COLORO CHE NON SANNO O NON POSSONO FIRMARE UNA DICHIARAZIONE?

 

L'amministrazione dovrà accertare l'identità del dichiarante e menzionare la causa dell'impedimento a sottoscrivere la dichiarazione (art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).

 

LE MODALITÀ PREVISTE DI AUTOCERTIFICAZIONE SI APPLICANO ANCHE AI CITTADINI STRANIERI?           

  • ·         Per i cittadini della comunità europea si applicano le stesse modalità previste per i  cittadini italiani (art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98)
  • ·         Per i cittadini extracomunitari regolarmente residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 solo in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici  italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute in leggi e regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione sino al 30.06.2013 (art. 5, decreto del presidente della repubblica n. 403/98).

 

QUALI SONO LE SANZIONI PER I CITTADINI?

  • ·         Se le amministrazioni hanno dubbi sulla veridicità delle auto certificazioni sono tenute a effettuare i controlli necessari. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.26, L. 15/68).
  • ·         Il dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti sulla base di dichiarazioni non veritiere (art.ll comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).

 

QUALI SONO LE CONDIZIONI PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CHE NON ACCETTANO L'AUTOCERTIFICAZIONE?

L'impiegato responsabile incorre nella violazione dei doveri d'ufficio nei seguenti casi:

  • ·         quando non accetta l'autocertificazione nei casi consentiti (art. 3, comma 4, L.127/97);
  • ·         quando non accetta la dichiarazione sostitutiva, nei casi consentita, in luogo della produzione di atti di notorietà (art. 3 comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 403198);
  • ·         quando rifiuta l'indicazione di stati, fatti e qualità personali mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità (art. 7 comma 5 dpr 403/98).

 

(Tratta dal quotidiano ITALIA OGGI del 04/03/99)

 Per maggiori informazioni:

 www.comuni.it/autocertificazione

Documenti

modello dichiarazione sost atto notorietà

Ultima modifica il 25/03/2026 17:59

modello dichiarazione sost certificazione

Ultima modifica il 25/03/2026 17:59

Argomenti:

Il certificato di idoneità dell'alloggio (che ha validità di 6 mesi) attesta che l'alloggio stesso rientra nei parametri minimi previsti dalla Legge.

OCCORRENTE
- 2 marche da bollo da € 14.62 (da applicare sulla domanda e sul certificato)
- diritti di segreteria € 25,00

TEMPISTICA PER IL RILASCIO
- Entro 30 giorni dalla domanda

Documenti

richiesta-certificato-idoneita-alloggiativa

Ultima modifica il 26/03/2026 16:09

Argomenti:

Le domande per essere inserite nell'Albo degli Scrutatori di seggio debbono essere presentate dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno.
Successivamente la Commissione Elettorale Comunale, valutati i requisiti, procede all'iscrizione all'Albo.
La domanda non deve essere rinnovata ogni anno.

Requisiti
Essere iscritti nelle liste elettorali del Comune.
Essere in possesso del diploma di scuola media inferiore.

Modalità
Compilazione del modulo di domanda scrutatore (vedere allegati) e consegna all'Ufficio Elettorale.

Documenti

Domanda scrutatore

Ultima modifica il 26/03/2026 17:16

Argomenti:

La domanda per essere inseriti nell'Albo dei Presidenti di seggio deve essere presentata dal 1° al 31 ottobre di ogni anno.
I nominativi vengono trasmessi alla Corte d'Appello di Torino.
La domanda non deve essere rinnovata ogni anno.

Requisiti
  • essere iscritti nelle liste elettorali del Comune
  • essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado
  • non aver superato il 70° anno di età
Modalità
Occorre compilare il modulo di domanda presidente di seggio (vedere allegati) e consegnarlo all'Ufficio elettorale.

Argomenti:

Il Decreto legge 9 febbraio 2012 , n. 5 , convertito in legge il 4 aprile 2012, n. 35 (art. 5) dà la possibilità ai cittadini di presentare tutte le dichiarazioni anagrafiche (cambio di residenza con provenienza da altro comune o dall'estero, cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune) non solo allo sportello comunale, ma anche per raccomandata, per fax o per via telematica.

La trasmissione telematica è consentita mediante una delle seguenti modalità:
a) dichiarazione sottoscritta dal dichiarante con firma digitale
b) dichiarazione trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante alla PEC del Comune
c) acquisizione mediante scanner di copia della dichiarazione e di copia del documento di identità del dichiarante e trasmissione tramite posta elettronica semplice

Importante: unitamente alla dichiarazione devono essere inviati i documenti previsti dai seguenti casi:
 
  • Iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea (modulo a fondo pagina)
  • Iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea (modulo a fondo pagina)
Procedimento di cambio di residenza:
Il cambio di residenza decorre dalla data di presentazione della dichiarazione. Entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni "documentate".

Dalla data della dichiarazione il cittadino può comunque usufruire delle autocertificazioni previste dal D.P.R, 445/2000.

Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica: accertamento da parte del personale preposto attestante la sussistenza della situazione di fatto e cioè che il soggetto interessato abbia effettivamente stabilito la sua dimora abituale nel Comune e all'indirizzo dichiarato.

Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative da parte dell'Ufficio Anagrafe quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto ( silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990)

In caso di accertamento negativo l'interessato sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Le comunicazioni e le dichiarazioni anagrafiche devono essere trasmesse ad uno degli indirizzi indicati in calce alla pagina

Riferimenti Normativi
Decreto legge 9 febbraio 2012 , n. 5 , convertito in legge il 4 aprile 2012, n. 35 (art. 5)
D.P.R. 445/2000 art. 75 e 76
Legge 241/1990 art.20

D.P.R. n. 223/1989

Argomenti:

Per ulteriori informazioni, consultare direttamente il sito della Polizia di Stato: http://www.poliziastato.it

Documenti

PASSAPORTO MAGGIORENNI

Ultima modifica il 25/03/2026 18:19

PASSAPORTO MINORI

Ultima modifica il 25/03/2026 18:19

Argomenti:

Il Comune assicura l'accesso alle informazioni in suo possesso, in collaborazione con i Responsabili degli uffici competenti.

Documento amministrativo
"E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa".(art. 22 comma 2 L. 241/90).Documentazione
La richiesta di accesso deve contenere:
  • i dati della persona richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo, telefono;
  • se non presentata personalmente presso gli uffici allegare copia del documento d'identità;
  • data, argomento o altri elementi utili all'individuazione del documento
  • il motivo della richiesta.
Accesso alle informazioni
Tutti i cittadini hanno diritto di accedere alle informazioni di cui dispone il Comune relative all'attività svolta.

Diritto di accesso agli atti
Il diritto di accesso è assicurato:
  • ai cittadini che abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti;
  • alle pubbliche amministrazioni che siano interessate all'accesso alle informazioni e agli atti per lo svolgimento delle loro funzioni.
Costo
E' gratuito visionare gli atti e i documenti amministrativi richiesti ed avere l'accesso alle strutture e ai servizi.
E' invece previsto un costo per la riproduzione, ricerca, rilascio di copie di atti e documenti ed, eventualmente, l'invio (per posta o altro mezzo) al cittadino all'indirizzo indicato.
Sono gratuite le copie richieste dai consiglieri comunali ai fini dell'esercizio del loro mandato.
Per ottenere copia o per prendere visione di pratiche edilizie è necessario il pagamento dell'importo dovuto a titolo di diritti di segreteria.

Richiesta di accesso
La richiesta va presentata per iscritto.
Gli “interessati” sono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale.
Entro 30 giorni l'amministrazione evade la richiesta.

Esclusione dal diritto di accesso
I casi di esclusione riguardano:
  • i documenti la cui conoscenza può danneggiare la sicurezza e la difesa nazionale;
  • i documenti che si riferiscono alla tutela dei diritti di riservatezza dei singoli, dei gruppi e delle associazioni;
  • i documenti che si riferiscono all'ordine pubblico. Nel caso in cui venga negato o differito l'accesso all'atto richiesto, il cittadino stesso può ricorrere entro 30 giorni al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale).
  • Il ricorso al Difensore Civico sospende i termini per il ricorso al Tar.

Documenti

Modello richiesta accesso atti

Ultima modifica il 26/03/2026 17:15

Argomenti:

Modello specifico che può essere utilizzato da parte delle Associazioni e Gruppi guarenesi che sono esenti dal pagamento, per richiedere di utilizzare  il Salone Asilo sito nel Capoluogo e la Sala Casa Saffirio sita in Frazione Castelrotto , con annessa dichiarazione all'uso corretto del locale.

Documenti

Argomenti:

Modello specifico usato per richiedere l'utilizzo del Salone Asilo sito nel Capoluogo e della Sala Casa Gina Saffirio sita nella Frazione Castelrotto con annessa dichiarazione di impegno all'uso corretto e versamento della quota per il rimborso spese che per i residente è di Euro 50,00 e per i non residenti di Euro 70,00.

Documenti

Modello richiesta utilizzo immobili comunali

Ultima modifica il 26/03/2026 17:58

Argomenti:

Gli stranieri residenti in questo Comune che hanno ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno (o della carta di soggiorno), alla scadenza devono presentare una dichiarazione all'Anagrafe, per confermare che abitano ancora all'indirizzo in cui sono registrati.

Requisiti
- cittadinanza extracomunitaria
- residenza in questo Comune

Come fare
La dichiarazione va presentata all'ufficio Anagrafe entro 60 giorni corredata anche dall'esibizione del permesso (o carta) di soggiorno rinnovati.
Può essere presentata per sè o anche per gli altri componenti dello stato di famiglia.

Argomenti:

Con l'entrata in vigore del DPR 08/09/2000 N.299 e successive modifiche è stato sostituito il vecchio certificato elettorale con la Tessera Elettorale personale che permette, unitamente ad un documento di identità valido, di esercitare il diritto di voto.

Viene rilasciato ad ogni cittadino che risulta iscritto negli elenchi elettorali e contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato ed è contrassegnata da un numero.

Duplicato di tessera elettorale:

In caso di smarrimento o furto della tessera elettorale, può essere rilasciato un duplicato della stessa, su domanda dell'interessato. Il duplicato ha la stessa funzione della tessera originale.

In caso di deterioramento, risultando quindi inutilizzabile, è possibile richiederne un duplicato, previa domanda e consegna dell'originale.

Documenti

Dichiarazione smarrimento tessera elettorale

Ultima modifica il 26/03/2026 16:00

Argomenti:

Autolinee Giachino ha  aderito al progetto MaaS Piemonte che consente attraverso l'uso dell'App Moeves di ottenere alcuni vantaggi per i clienti del trasporto pubblico locale.

Per maggiori informazioni consultare il sito web  https://autolineegiachino.it/ oppure i canali social (Facebook https://www.facebook.com/AutolineeGiachino/ - Instagram https://www.instagram.com/autolineegiachino/ - X https://twitter.com/Giachino_Bus )

Qui di seguito alcuni link istituzionali inerenti l'argomento MaaS Piemonte:


Documenti

Argomenti:

I cittadini della Unione Europea residenti in Italia possono esercitare il diritto di voto nel Comune di residenza.
In particolare:

- in occasione delle Elezioni Europee possono votare per i rappresentanti italiani al Parlamento Europeo

- in occasione delle Elezioni Amministrative possono votare per l'elezione del Sindaco, del Consiglio Comunale e dei Consigli delle Circoscrizioni.
Gli Stati che fanno parte dell'Unione Europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
Chi voterà per il Parlamento Europeo in Italia non potrà votare per il Parlamento Europeo nel Paese di origine: il doppio voto è vietato.
Chi è stato iscritto nelle liste elettorali in occasione delle precedenti elezioni conserva il diritto di votare in questo Comune.

Requisiti
  • essere cittadini europei alla data delle elezioni
  • essere residenti in questo Comune
  • possedere i diritti elettorali nello Stato di origine
  • non avere a carico un provvedimento giudiziario che comporti, per lo Stato di origine oppure per l'Italia, la perdita dell'elettorato attivo.
Modalità
Per esercitare il diritto di voto occorre presentare una domanda su appositi moduli, che verranno inviati per posta a tutti i cittadini comunitari residenti.
Chi intende presentare la domanda può:
  • inviarla per posta con la fotocopia di documento d'identità valido
  • inviarla per fax con la fotocopia di documento d'identità valido
  • consegnarla personalmente all'Ufficio del Comune
L'interessato riceverà una tessera elettorale. 

Argomenti:

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri