Scheda: |
Certificati - Autocertificati - Atti Notori - Domande
CERTIFICATI
Sono i documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione come una volta. Queste le novità:
VALIDITÀ:
6 MESI. Oltre i sei mesi è l'interessato che può prorogare la validità dichiarando
in calce con firma non autenticata che le notizie certificate non hanno subito variazioni.
Validità illimitata per ogni certificato non soggetto a modificazione
(certificati storici, morte, titolo di studio ecc.)
CERTIFICATI NON SOSTITUIBILI: Non sono sostituibili i certificati medici, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti.
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AUTOCERTIFICATI
Sono i certificati "fai da te" che il legislatore ha chiamato "dichiarazioni sostitutive di certificazione":
La firma non deve essere più autenticata (se inviati per posta non occorre allegare la fotocopia della carta d'identità) e perciò non è più necessario applicare la marca da bollo.
Hanno validità definitiva e durata temporale come i certificati.
Si possono autocertificare:
- la data e il luogo di nascita
- la residenza
- la cittadinanza
- il godimento dei diritti politici
- lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a)
- lo stato di famiglia
- l'esistenza in vita
- la nascita del figlio
- il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente
- la posizione agli effetti degli obblighi militari
- l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
- titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica
- situazione reddituale ed economica, anche ai finidella concessionedi benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare del tributo assolto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato.
- stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga
- qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ecc.
- di non aver riportato condanne penali
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile
Le dichiarazioni di cui sopra non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale.
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ATTI NOTORI
In burocratese corretto si chiamano: "dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà".
NOVITÀ:
Se si riferiscono a una domanda per una pratica presentata a una pubblica amministrazione non è più necessaria l'autentica della firma e non occorre più applicare la marca da bollo; però bisogna firmare in presenza dell'impiegato addetto o, se inviato per posta o per fax o email bisogna allegare la fotocopia (o immagine) della carta d'identità completa delle due facciate.
Se quanto dichiarato non è funzionalmente collegabile a una domanda, o se si tratta di pratiche antimafia ci vuole l'autentica della firma in comune come prima.
Si possono utilizzare per:
- Tutti gli stati, fatti a qualità personali non autocertificabili possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la situazione di famiglia originaria; la proprietà di un immobile, ecc.La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non può contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura.
Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o accertabili da parte della pubblica amministrazione, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la documentazione all'amministrazione competente.
In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, copia fotostatica, non autenticata, dei certificati in cui sia già in possesso.
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DOMANDE
In burocratese si dicono: "istanze".
NOVITÀ:
Non è più necessaria l'autentica della firma: la domanda deve essere firmata in presenza
dell'impiegato addetto e deve essere bollata. Se spedita per posta o per fax deve essere allegata la fotocopia della carta d'identità.
Nel contesto della domanda potete autocertificare e autodichiarare quanto necessario per la pratica.
NOVITÀ E CURIOSITÀ SUL BOLLO
Le domande devono essere bollate in quanto domande, mentre i certificati e le dichiarazioni dovevano essere bollate solo perché era necessario far autenticare la firma. Venendo meno l'obbligo dell'autentica della firma sulle dichiarazioni e autocertificazioni non ci vuole pi6ugrave; il bollo, mentre sulle domande ci vuole ancora.
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