Comunicazione di ospitalità in favore di un cittadino extracomunitario

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LA COMUNICAZIONE DI OSPITALITÀ IN FAVORE DI UN CITTADINO EXTRACOMUNITARIO è un obbligo di legge previsto dall'art. 7 del Testo Unico Immigrazione. ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 NR. 286: “Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani posti sul territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’Autorità locale di pubblica sicurezza. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 €.” Per la presentazione della domanda contattare l’Ufficio Polizia Amministrativa 0173-611103-Int. 3

Pubblicazione

2026 26 ago

Data Prima Pubblicazione

2026 26 ago

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Ultimo aggiornamento

Ultima modifica avvenuta il mercoledì 26 agosto 2026, 15:21

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Inserito sul sito il mercoledì 26 agosto 2026 alle ore 15:21:56

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