ORDINANZA SINDACALE DI SOSPENSIONE DEL DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO DEI RESIDUI CULTURALI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 3/2020.
E’ vietato l’abbruciamento di materiale vegetale di cui all’articolo 182, comma 6 bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) su tutto il territorio regionale, nel
periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell’anno successivo.