SPORTELLO IMU (imposta municipale propria) presso l’Ufficio Ragioneria nei seguenti orari
Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00
NUOVA IMU 2024
NUOVA IMU 2024 – IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
Determinazione delle aliquote con deliberazioni Consiglio Comunale n. 32 del 22/12/2023 CC-2023-00032
REGOLAMENTO NUOVA IMU
approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 27/05/2020
Scadenza acconto 15 GIUGNO 2024 scadenza saldo 16 DICEMBRE 2024
ALIQUOTA ORDINARIA 9,5 PER MILLE
Abitazione principale
Esclusione dal pagamento dell’imposta dell’abitazione principale (salvo le abitazioni di lusso accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze nei limiti stabiliti dalla Legge.
Per tali abitazioni di lusso accatastate nelle categorie A/1, A8 e A/9, non opera l’esclusione dall’imposta e pertanto sono assoggettate all’aliquota del 4,00 per mille con detrazione di € 200,00.
Unità abitative assimilate all’abitazione principale
Sono considerate assimilate alle abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare …
Terreni agricoli
L’aliquota è prevista per i terreni agricoli nella misura del 9,5 per mille
Sono esclusi dal pagamento Imu sui terreni gli imprenditori agricoli (IAP) a titolo principale e i Coltivatori agricoli a titolo principale
Fabbricati rurali strumentali
L’aliquota è prevista per i fabbricati rurali strumentali nella misura del 1,00 per mille
Esenzione per immobili merce, ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (comma 751 legge 160/2019)
Aree edificabili
L’aliquota è prevista per le aree edificabili nella misura del 9,5 per mille
I valori minimi di riferimento sono determinati con deliberazione Giunta Comunale n. 167 del 19/11/2020
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO
La base imponibile rappresenta il valore degli immobili, a cui deve essere applicata l’aliquota corrispondente per determinare l’imposta dovuta. Questa è costituita, per i fabbricati iscritti in catasto, dal prodotto fra l’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione e rivalutate del 5 per cento, ed i seguenti moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
FATTISPECIE CON ABBATTIMENTO DELLA BASE IMPONIBILE
La base imponibile è ridotta del 50% per i seguenti oggetti:
- fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 42/2004;
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la cui inagibilità o inabitabilità risulta sopravvenuta e l’agevolazione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le predette condizioni; l’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione; in alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, come indicato, del fabbricato, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato;
- unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
DICHIARAZIONE ESENZIONI o AGEVOLAZIONI DI IMPOSTA IMU (obbligo)
Il diritto all’ESENZIONE O ALLE AGEVOLAZIONI è subordinato alla presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo. L’articolo 2, comma 5-bis del Decreto Legge 02/2013 prevede espressamente che la dichiarazione deve essere presentata «a pena di decadenza», pertanto questa assume valore costitutivo.
CODICE ENTE Comune di Guarene E251
CODICI TRIBUTO
Cod 3913 IMU-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE-COMUNE
Cod 3914 IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER I TERRENI – COMUNE
Cod 3916 IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER LE AREE FABBRICABILI – COMUNE
Cod 3918 IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI ALTRI FABBRICATI – COMUNE
Cod 3919 IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI ALTRI FABBRICATI – STATO
Cod 3939 IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER I FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA – COMUNE